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Utilissimo sito per la consultazione della legislazione italiana

Tutta la normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dal 1946 ad oggi, anche nella versione attualmente vigente, è gratuitamente e facilmente consultabile sul sito www.normattiva.it


Guida completa sulla riforma del condominio

Finalmente approvata la riforma del condominio. Molte le novità a favore del "buon senso". E' possibile richiedere gratuitamente (si può tranquillamente rifiutare la proposta di associarsi) la guida "Sopravvivere al condominio" realizzata da Altroconsumo cliccando sul sito www.altroconsumo.it


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Si può accedere al link postato nel sottomenu " notizie utili"


Per la cassazione la consulenza fiscale e' riservata ai commercialisti

Per la Corte commette esercizio abusivo della professione il consulente del lavoro che assiste lavoratori autonomi ed imprese.

A stabilirlo è stata la sesta sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n° 10100 del 11 marzo 2011."L'art.348 cod.pen. punisce l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Per esercitare la professione di dottore/ ragioniere commercialista la legge richiede il superamento dell'esame di stato e l'iscrizione nell'apposito albo professionale, e pertanto, quella del commercialista è una professione protetta e le attività proprie di essa possono esplicarsi esclusivamente dal soggetto abilitato ed iscritto all'Albo.

 


Nuovo Consiglio direttivo della AIDC Trani

Rinnovato il Consiglio dell'Asssociazione dei Dottori Commercialisti sezione Trani- dal gennaio 2012

Presidente Anna Maria Lalli; fanno parte del consiglio i colleghi: Mimmo del Rosso –vicepresidente, Michele Palmitessa – segretario, Roberto Scarpa – tesoriere, Angela Colasuonno, Cosmo Pisani, Nicola Terrone, Riccardo Di Nanni, Lorenzo Caldarola, Nicola Sernia e Valentina Gramegna


Interessante sentenza della Cassazione

Obblighi dell'Amministrazione Finanziaria in tema di questionario ex art.32 DPR 600/73

La sentenza n. 263 della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2011, in tema di contraddittorio derivante da accertamento delle imposte sui redditi attraverso la richiesta di informazioni e documenti tramite questionario (ex art. 32, D.P.R. 600/1973), sancisce che spetta all'Amministrazione Finanziaria l'onere di contestare in modo specifico la completezza, la veridicità, l'idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del fatto rappresentato e, più in generale, la correttezza in termini di effettiva deducibilità dei costi documentati.
E' solo successivamente che può sorgere, in capo al contribuente, l'onere di addurre prove che smentiscano le contestazioni dell'Ufficio.

 
 


Camera di conciliazione e arbitrato

La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob trae origine nella legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (L. n. 262/2005) che, in risposta ai noti casi di dissesti finanziari dei primi anni 2000, ha predisposto ulteriori tutele per i risparmiatori, fra le quali l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato in ambito CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari, circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio (fondi comuni) collettiva.

Questa legge ha ricevuto attuazione con il D. lgs. n. 179/2007 e, successivamente, con il regolamento CONSOB (n. 16763/2008) che ha disciplinato l'organizzazione della Camera e le procedure.

Info www.camera-consob.it

 

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Valido F24 con codice fiscale erroneamente di altro soggetto fiscale

 Commissione tributaria regionale Puglia - Sezione V - Sentenza 16 maggio 2011 n. 23/5/11
Il versamento delle imposte effettuato tramite un modello F24 dove il contribuente, per errore, abbia indicato il codice fiscale di un altro soggetto, non può essere considerato "omesso" se lo stesso contribuente fornisce la prova del disguido meramente formale in cui è incorso. È questo il principio stabilito dalla Ctr della Puglia (sentenza n. 23/5/11) G.N.9.6.2011 - n. 110


Sul sito del Sole 24 Ore possibile consultare il calendario delle scadenze

 Sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com) si può consultare la sezione « Scadenze», con tutti i principali adempimenti per il cittadino, il professionista e l'impresa. Fisco, lavoro e previdenza, contrattazione collettiva, enti locali e Pa, ambiente e sicurezza, condominio sono i temi coperti dal servizio. Basta visitare la sezione « Norme e tributi», quindi cliccare sulla parte dedicata agli adempimenti. Le scadenze sono catalogate in un calendario navigabile interattivo, immediatamente riconoscibili grazie a codici cromatici di riferimento e individuabili per tipologia, cronologia o parola chiave. Oltre al calendario sintetico presente nella home page della sezione, si può consultare un calendario completo, visualizzare le scadenze per area tematica o ricercare direttamente quelle di proprio interesse. Ciascuna scadenza presenta una breve descrizione, i soggetti interessati, le modalità di adempimento, la normativa di riferimento, gli approfondimenti e i prodotti correlati in ambito professionale, che sono tratti dal catalogo di Shopping24, l'e-commerce del Gruppo 24 Ore. 


Sentenza del Consiglio di Stato n.2881 del 12 maggio 2011

Non si può dimenticare che l'art. 60 del DPR 600/73, così come modificato dal DL 223/2006, prescrive l'obbligo per gli Uffici e per gli agenti della riscossione relativamente alla notifica degli atti tributari di far seguire la raccomandata nel caso in cui il messo notificatore non abbia consegnato l'atto espressamente nelle mani del destinatario:

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

La sentenza del Consiglio di Stato in riforma della sentenza del TAR Lazio 18233/2010 parrebbe negare  la finalità della effettiva conoscenza  così come vorrebbe lo statuto del contribuente (legge 212/200)

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